
Esonero di responsabilità risarcitoria…
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Chi è responsabile per la malasanità se la struttura privata affitta i locali a un professionista o una società di professionisti del settore medico? L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8163 del 27 marzo 2025 ha fornito una risposta netta a questo quesito, tracciando una linea di demarcazione importante per la responsabilità in ambito sanitario.
La regola generale, consolidata anche dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), è che la struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde dei danni causati ai pazienti a titolo di responsabilità contrattuale (o da “contatto sociale qualificato”) per le prestazioni sanitarie erogate, includendo anche la responsabilità per l’operato dei medici di cui si avvale, siano essi dipendenti o liberi professionisti che operano all’interno della sua organizzazione (considerati suoi “ausiliari” ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile).
Tuttavia, questa regola generale può trovare eccezioni quando il modello organizzativo è diverso, come nel caso specifico analizzato dalla Cassazione.
Con l’ordinanza 8163/2025, la Corte ha stabilito un principio chiaro: la struttura sanitaria che si limita a concedere in locazione alcuni suoi immobili (es. ambulatori, sale operatorie) a una società di medici esterna e giuridicamente distinta, non risponde direttamente per i danni causati ai pazienti dagli errori professionali commessi dai medici appartenenti a tale società “locataria”. Il semplice rapporto di locazione degli spazi non è sufficiente a far sorgere una responsabilità della clinica “locatrice” per l’attività medica svolta al suo interno da un soggetto terzo.
La logica seguita dalla Cassazione si basa sulla separazione giuridica e organizzativa tra le due entità:
- la clinica che affitta i muri e la società di medici che li occupa sono soggetti giuridici diversi e autonomi;
- il contratto di locazione non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione professionale coordinata, né di “avvalimento” (nel senso richiesto dall’art. 1228 c.c. per la responsabilità per fatto degli ausiliari) tra la clinica locatrice e i medici della società locataria;
- la clinica locatrice non ha (salvo accordi specifici non tipici della locazione) poteri di direzione, controllo o ingerenza sull’attività medica svolta dai professionisti della società “inquilina”. La responsabilità della scelta dei medici, della loro organizzazione e della qualità delle prestazioni ricade sulla società locataria.
Come sottolinea la Cassazione, concedendo in locazione i locali alla società esterna (es. una Srl), si crea una “diversa struttura di riferimento” per il paziente, ed è quest’ultima, semmai, a rispondere per l’operato dei propri medici.
C’è differenza tra affittare semplicemente i locali e affidare l’intera gestione di un servizio a una società esterna.
La Cassazione, nella sua motivazione, traccia una distinzione importante. Il caso deciso riguardava una mera locazione di immobili. La Corte ipotizza uno scenario diverso: quello in cui una struttura sanitaria (“affidante”) affida la gestione di un intero servizio o reparto (definito “logistica” nel testo, ma inteso in senso lato come gestione operativa) a un soggetto esterno. In questo caso, la responsabilità della struttura affidante potrebbe non essere esclusa se i medici che operano all’interno del servizio “appaltato” hanno comunque rapporti diretti anche con la struttura affidante (ad esempio, sono suoi dipendenti prestati alla società esterna, o liberi professionisti convenzionati con entrambe). Se, invece, anche nell’affidamento del servizio, i medici hanno rapporti esclusivamentecon la società esterna che gestisce il servizio, allora la responsabilità ricadrebbe primariamente su quest’ultima. La distinzione cruciale risiede sempre nel legame contrattuale/organizzativo effettivo tra il medico e la struttura principale. Nel caso della semplice locazione, questo legame è assente.
Una delle maggiori difficoltà pratiche per il paziente è sapere se il medico che lo ha curato sia un dipendente della clinica o appartenga a una società esterna che opera in affitto.
Spesso, dall’esterno, non è facile percepire queste distinzioni organizzative. Pertanto, si consigliano alla struttura sanitaria alcuni suggerimenti per rendere chiaro il concetto al paziente:
- (consenso informato, preventivi, contratti), le fatture emesse, la carta intestata utilizzata, devono indicare la ragione sociale della società medica esterna.
- durante le visite o al momento della prenotazione, fornire chiarimenti sulla natura del rapporto tra il medico/centro e la struttura ospitante.
L’apparenza esterna (es. insegne comuni, reception unica) potrebbe comunque creare una responsabilità della clinica “locatrice” verso il paziente che fa affidamento su di essa.
Tema spinoso questo: esiste infatti il concetto di “contratto apparente” o di “affidamento incolpevole”, secondo cui un soggetto potrebbe essere ritenuto responsabile se ha ingenerato in un terzo la ragionevole convinzione di contrattare con lui, anche se formalmente non era così.
Se la clinica locatrice permette alla società medica “inquilina” di operare in modo tale da far credere ai pazienti di essere parte integrante della clinica stessa (es. usando logo comune, personale di accoglienza indistinto, modulistica ambigua), si potrebbe in teoria argomentare una responsabilità della clinica per aver creato un affidamento nel paziente. Tuttavia, l’ordinanza 8163/2025 sembra molto netta nell’escludere la responsabilità della clinica locatrice basandosi sulla natura formale del rapporto di locazione e sulla distinzione giuridica tra i soggetti.