
Il TAR Palermo su laboratori e farmacie…
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Il Tar Palermo giunge al termine di un contenzioso ricco di complicazioni, che ha visto contrapposte le strutture specialistiche ambulatoriali accreditate della Regione, guidate dai due più rappresentativi sindacati regionali di settore, contro l’assessorato regionale della Salute, Federfarma e gli Ordini nazionali e regionali dei farmacisti.
Tema conteso è quello delle “Farmacie dei servizi”, cioè la possibilità per le farmacie di erogare anche prestazioni sanitarie specialistiche come le analisi del sangue, esami cardiologici, prestazioni fisioterapiche, il tutto a spese del servizio sanitario nazionale.
Il tribunale amministrativo regionale in sostanza ha annullato il provvedimento con cui l’assessorato regionale della Salute consentiva alle farmacie di aprire veri e propri poliambulatori accreditati esterni e distaccati dalla sede della farmacia. Secondo i giudici, mancava un presupposto normativo che legittimasse l’amministrazione ad autorizzare queste nuove attività.
Secondo l’impostazione del Tribunale Amministrativo l’attività consentita alle farmacie, da espletare all’interno delle mura, è essenzialmente un test di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche, che invece possono esser fatte solo in una struttura sanitaria autorizzata e accreditata per la specialistica ambulatoriale.
Per Anmed (Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere) il Tar “ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle strutture sanitarie accreditate, che erogano servizi sanitari nel rispetto delle norme di legge, con il possesso dei 420 requisiti strutturali, professionali e tecnologici previsti per garantire una medicina di precisione”.
Secondo Federfarma è importante che il Tar Sicilia abbia riconosciuto il ruolo mutato della farmacia, dando piena legittimità ai provvedimenti della Regione sulla sperimentazione della “Farmacia dei Servizi” che nulla sottrae o sovrappone alle attività professionali svolte dai laboratori di analisi, ma ha ritenuto non legittimo l’utilizzo dei locali esterni alla farmacia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale.
Su questi aspetti il Giudice siciliano ha richiamato la sentenza del 2012 del TAR Lazio (n. 1814), in cui afferma che “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa primaria e secondaria solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia, e quindi presso una struttura generalmente vicina alla propria abitazione. In altri termini, la normativa ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione”.
Sempre il Tar Lazio (n. 1701/2012) ha evidenziato che la diversa tipologia di prestazioni svolte presso le farmacie rende giustificabili “i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività” rispetto a quanto previsto per gli ambulatori medici.
Stesso orientamento anche dal Tar Campania (n. 6225/2024), secondo cui “l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare da parte dei farmacisti (ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) è un’attività ausiliaria ai compiti del SSN e non costituisce un’invasione delle competenze dei laboratori di analisi, poiché non implica diagnosi o prescrizioni”.