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La condotta attiva o omissiva che può essere contestata al professionista sanitario nei reati colposi di evento (omicidio colposo o lesioni colpose) produttiva di un evento lesivo in danno del paziente, può configurare un altro tipo di responsabilità, quella disciplinare, nascente dalla violazione delle norme deontologiche che governano la professione sanitaria e che si affianca e si aggiunge alle responsabilità da far valere in sede civile dal danneggiato civile ed in sede penale anche di ufficio per tutti i reati non perseguibili a querela di parte.

Il procedimento disciplinare a carico dei professionisti sanitari è disciplinato dal DPR 221/1950 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del d.lgs. 233/1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse). L’art. 38 DPR 221/1950 stabilisce che il procedimento disciplinare è promosso a carico dei medici che si rendano responsabili di “abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale”.

L’illecito deontologico non è riconducibile a specifici comportamenti attivi o omissivi descritti in forma generale ed astratta da singole norme, non valendo il principio di tipicità della condotta caratteristico del fatto di reato rilevante in sede penale, ma bisognerà avere riguardo alle norme del codice deontologico proprio dell’Ordine professionale. La competenza per la trattazione del procedimento è attribuita al Consiglio dell’Ordine o al Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti i medici.

Il procedimento disciplinare può essere promosso d’ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o del procuratore della Repubblica dopo aver iscritto la Notizia di Reato nel relativo Registro. La responsabilità disciplinare del professionista sanitario può essere fatta valere davanti all’Ordine territoriale anche su iniziativa del privato, il quale ha la facoltà di presentare all’Ordine dei medici competente notizia di un illecito disciplinare depositando un esposto. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le seguenti fasi: la contestazione, la difesa e la decisione. La struttura sanitaria comunica al medico la contestazione dell’infrazione, fornendo i dettagli dell’accusa e Il medico ha la possibilità di fornire la propria versione dei fatti e presentare eventuali prove a propria difesa. 

La struttura sanitaria, o l’Ordine dei Medici, decide sulla sanzione da applicare, in base alla gravità dell’infrazione e alle prove raccolte. Le sanzioni disciplinari per i medici possono variare da avvertimento a radiazione dall’albo professionale, in base alla gravità dell’infrazione. Le sanzioni più comuni includono avvertimento, censura, sospensione dell’esercizio professionale (da 1 a 6 mesi) e radiazione dall’albo.

Il Ministero della Salute ha annunciato una nuova riforma che modifica radicalmente la gestione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei medici, rendendo immediatamente operative le decisioni adottate dagli Ordini professionali. Fino ad oggi, infatti, un medico che riceveva una sanzione, come la sospensione o la radiazione, poteva continuare a esercitare la professione in attesa del secondo grado di giudizio facendo ricorso alla Cceps (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) e continuando a lavorare in attesa della sentenza definitiva. Con la riforma, invece, le sanzioni diventeranno esecutive subito, senza dover attendere la decisione finale della Commissione Centrale.  Ed invero, la Commissione è di fatto paralizzata da anni: si stima che circa 900 sanitari, di cui almeno 64 già radiati, abbiano continuato a esercitare senza alcun impedimento. Secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), il numero di medici radiati che ancora lavorano in attesa della decisione della Cceps sarebbe di almeno 200. “Nelle more del giudizio, visto che il ricorso sospende l’efficacia della sanzione, questi medici continuano a operare, anche se avessero commesso fatti gravissimi”, ha dichiarato il presidente di Fnomceo, Filippo Anelli. Per superare l’impasse, Anelli ha proposto l’istituzione, all’interno della Cceps, di una sezione speciale incaricata di esaminare con priorità i ricorsi relativi alle sanzioni più lievi. Questa proposta è stata recepita in un emendamento al decreto sulla Pubblica Amministrazione, presentato dalla deputata di Forza Italia Annarita Patriarca.  Gli Ordini dei medici provinciali hanno, infatti, espresso preoccupazione per la situazione attuale. A Milano, si contano circa sessanta procedimenti disciplinari bloccati. “È una situazione disarmante”, ha dichiarato Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici di Milano. “Abbiamo persone che si sono macchiate anche di reati gravissimi e a cui sono state comminate sanzioni severe, come la sospensione o la radiazione. Tuttavia, queste sanzioni non hanno effetto perché il ricorso sospende il provvedimento”, ha affermato Rossi spiegando che il diritto al ricorso è un principio fondamentale di giustizia, ma “il procedimento deve funzionare”. Situazione analoga a Roma, dove i procedimenti congelati sono circa cento. Il presidente dell’Ordine romano, Antonio Magi, ha sottolineato un ulteriore problema: l’Ordine non può comunicare le sanzioni disciplinari ai cittadini. “Per ragioni di privacy, fino a che la sanzione non diventa definitiva, noi non possiamo divulgarla. Ciò significa che un paziente potrebbe affidarsi a un medico già radiato senza esserne a conoscenza. Così non possiamo tutelare il cittadino”. L’annuncio della riforma da parte del Ministero della Salute punta a risolvere questi problemi. “La proposta di riforma, a tutela dei cittadini e degli stessi professionisti, prevede interventi per snellire le lungaggini procedurali e rendere più spedita la trattazione e decisione del giudizio”, ha spiegato il Ministero sottolineando che “Stabilisce che le sanzioni comminate dagli Ordini siano immediatamente esecutive, in attesa della decisione della Commissione, a differenza di quanto accade oggi, dove il ricorso alla Commissione sospende l’efficacia della sanzione, sia essa radiazione o sospensione. In questo modo, i medici radiati o sospesi non potranno esercitare la professione fino alla pronuncia della Commissione”.

La riforma, dunque, arriva proprio a seguito delle continue sollecitazioni sia da parte della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sia dagli Ordini professionali. La nuova impostazione ha l’obiettivo di snellire le procedure e di rendere più rapida la decisione su questi casi, per garantire una tutela maggiore dei cittadini e una maggiore efficienza nelle pratiche disciplinari.