
La consulta ripristina il principio di eguaglianza nel…
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 depositata il 25 novembre 2025, ha stabilito che l’articolo 83 del Codice di procedura penale è incostituzionale nella parte in cui impedisce al medico imputato di citare nel processo penale l’assicurazione della struttura sanitaria per le coperture obbligatorie previste dalla Legge Gelli-Bianco. La Corte, dunque, estende al settore sanitario la possibilità, già riconosciuta per altre assicurazioni obbligatorie, di coinvolgere il responsabile civile. La vicenda prende le mosse dal caso del Tribunale di Verona riguardante un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico in servizio presso l’unità operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, imputato di omicidio colposo per aver provocato, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida, la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020. L’imputato, infatti, aveva chiesto di poter chiamare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio. Il giudice rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la mancata previsione normativa creasse una disparità di trattamento rispetto al processo civile. La sentenza n. 170/2025 afferma, in particolare, che essendo l’assicurazione della struttura sanitaria citabile come responsabile civile anche nel processo penale, al pari di qualsiasi altra assicurazione obbligatoria, la struttura sanitaria è tenuta ad avere una polizza che copra sia i danni derivanti da proprie carenze organizzative sia quelli legati alle condotte dei suoi professionisti. Prima di questa pronuncia, il codice di procedura penale impediva al medico imputato di chiamare in causa l’assicuratore della struttura sanitaria, anche se la polizza era obbligatoria e finalizzata proprio a coprire la responsabilità verso terzi per le condotte di medici e personale. Nel civile, invece, la chiamata in garanzia dell’assicurazione era possibile. Questa asimmetria indeboliva la posizione dell’imputato, che si ritrovava solo nella fase penale ed esponeva il professionista al rischio economico, pur lavorando per una struttura che per legge deve essere assicurata oltre a contribuire ad incentivare la medicina difensiva, rendendo più rischioso il procedimento penale in caso di errore clinico. La Corte con la pronuncia in esame ha, di fatto, giudicato questo meccanismo ingiustificato per violazione del principio di uguaglianza e della stessa ratio della Gelli-Bianco. Questa decisione mira a garantire l’equità tra il giudizio civile e quello penale ed estende al settore sanitario una tutela già prevista per altri ambiti, limitando di fatto i casi di “medicina difensiva”. Tale pronuncia rappresenta senz’altro una decisione molto importante che elimina una disparità storica tra processo civile e processo penale, rafforzando le garanzie dei professionisti sanitari e riportando coerenza nell’applicazione della legge 24/2017 (legge “Gelli-Bianco”). La Corte, riscontrando la violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento dell’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile, per analogia, apre un dibattito sulla necessità di rafforzare le tutele anche per infermieri, ostetriche e altri professionisti sanitari: soprattutto nei casi in cui la struttura risponde per fatto altrui e dispone di polizze obbligatorie. La direzione è chiara: la responsabilità sanitaria si sposta sempre più verso le strutture, come previsto dal legislatore, con un maggiore ruolo delle assicurazioni e una diminuzione del peso individuale sul professionista.




