Prof. Antonio Salvatore

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Prof. Antonio Salvatore

CHIARIMENTI IN MATERIA DI “RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI P.A.”

La DG Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, con nota del 10 aprile 2026, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di “Riorganizzazione della Rete dei Laboratori P.A.”.

1. Laboratori che conservano la fase analitica.

La DGRC n. 423 del 2025, contrariamente a quanto previsto in passato, ora consente alle strutture di laboratorio “sotto soglia” di optare per la conservazione della fase analitica per le (sole) prestazioni rese in regime di solvenza. Quelle rese in accreditamento istituzionale, invece, vanno obbligatoriamente conferite in HUB (quale titolare di potestà contrattuale).

Poiché tali strutture NON mutano la loro configurazione – conservando la loro qualificazione giuridica di “Laboratorio” – NON va presentata alcuna SCIA.

Inoltre, qualora uno “Spoke”, che in passato aveva presentato la SCIA, intenda trasformarsi nuovamente in “Laboratorio”, potrà farlo tranquillamente, riattivando la sua vecchia autorizzazione (che non è stata mai revocata ma solo “sospesa”). Ovviamente, la riconversione evolutiva (da Spoke in Laboratorio) avverrà previa verifica dei requisiti previsti dalla DGRC n. 7301/01.

2. Codice NSIS e Flusso dati 2025

Allo scopo di “fotografare” correttamente la situazione regionale delle strutture “sopra” e “sotto” soglia (delle 200.000 prestazioni), quelle che nel 2025 non hanno correttamente alimentato il flusso File C mensile privato (cd. “Out of Pocket”), lo potranno fare dal 13 al 23 aprile 2026 attraverso la Piattaforma “Sinfonia”.

3. Rete-Contratto

Dal 2011 (Accordo Stato-Regioni del marzo 2011), l’aggregazione può avvenire usando gli strumenti giuridici (tutti) previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Tale disposizione è chiaramente contenuta nel DCA n. 109 del 2013 e ss.mm.ii.

Ciò che conta, non è la forma giuridica prescelta, quanto invece la circostanza – ineludibile – che l’aggregazione preveda una (sola) struttura “HUB” presso la quale concentrarsi la fase analitica e almeno una struttura “Spoke” con funzione di punto prelievo.

Inoltre, nella Rete-Contratto ben potranno far parte anche i Laboratori che conserveranno la fase analitica per il solo regime di solvenza, dal momento che le prestazioni rese in regime di accreditamento istituzionale dovranno conferirsi sempre in HUB.

In estrema sintesi, la “Rete-Contratto” è sempre esistita dal lontano 2016 e NON può essere utilizzata per eludere il razionate della norma: centralizzare la fase analitica.

4. Divieto di aggregazioni con soggetti diversi dai laboratori.

Sono “vietate” le aggregazioni – in qualunque forma giuridica costituite – che prevedono la partecipazione di soggetti economici che non siano “laboratori di analisi”.

Pertanto, fornitori di beni e servizi, assicurazioni e società finanziarie NON possono entrare a far parte di aggregazioni.

a cura del Prof. Antonio Salvatore